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4 Agosto 2021COMMISSIONE AA. CC. DEL 3 AGOSTO 2021
6 Agosto 202104 Agosto 2021
L’Assicurazione RCA per i danni provocati dai veicoli a motore è obbligatoria anche se il veicolo viene lasciato in aree private non soggette al passaggio libero, come per esempio le aree comuni condominiali.
Resta invece fermo quanto previsto dal Codice della Strada in merito alla obbligatorietà della stessa copertura solo per le aree soggette al pubblico passaggio.
E’ quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza del 28/9/2017 n. 21983 con la quale è stato accolto il ricorso avverso le precedenti decisioni della la Corte d’Appello e del Tribunale di Milano di alcuni eredi che chiedevano alla compagnia Assicuratrice il risarcimento dei danni rispettivamente lamentati per l’investimento di un congiunto in un cortile condominiale.
La Suprema Corte ha affermato il principio, evidenziato dalla III Sezione secondo cui “che per l’operatività della garanzia per la r.c.a. è necessario il mantenimento
da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere”.
Questo orientamento, infatti, è strettamente legato a quello della Corte di Giustizia Europea in base alla quale “l’articolo 3, paragrafo l, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972 ( c.d. prima direttiva auto ), relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di “circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia “conforme alla funzione abituale dello stesso” (Corte di giust., 04/09/2014, causa C- 162/13, pag. 10 ), come confermato e ribadito anche da Corte Giust., grande sezione, 28/11/2017, C-514/16, Corte Giust., 20/12/2017, C-334/16, Corte Giust., 20/6/2019, C-100/18.”
Pertanto, le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio della Sentenza alla Corte d’Appello di Milano, in altra composizione, per la decisione che si dovrà adeguare al principio di diritto stabilito in ossequio alla giurisprudenza europea.
Resta da precisare che quanto sopra vale soltanto ai fini civilistici e penalistici dell’uso del veicolo, al fine del risarcimento del danno provocato a terzi, e non ai fini di quanto disposto dall’art. 193 del Codice della Strada per cui la copertura è necessaria se il veicolo viene posto in circolazione sulla “strada” intesa come area destinata alla circolazione dei veicoli, ovvero ad un uso indiscriminato, aperta cioè ad un numero indeterminato di persone aventi la possibilità giuridicamente lecita di accedervi.
IL RESPONSABILE VICE PRESIDENTE NAZIONALE
Cav. Dott. Roberto Benigni