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10 Dicembre 2025Ufficio Studi ANVU
Essendo il monopattino elettrico equiparato al velocipede, ai sensi dell’art. 47 del Codice della Strada è un veicolo a tutti gli effetti e quindi chi lo guida può essere sottoposto all’alcoltest. Con la sentenza numero 37391/2025, la Sez. IV della Corte di Cassazione penale ha stabilito che chi guida un monopattino elettrico in stato di ebbrezza commette un reato, se supera i limiti previsti dall’art. 186 c.2.
Già in passato la Suprema Corte si era soffermata (Sentenza n. 22228/2019) sull’equiparazione del velocipede ai veicoli e quindi alla punibilità dei conducenti per lo stato di ebbrezza; in questo caso la decisione è arrivata dopo il ricorso di un uomo che aveva provocato un incidente mentre circolava, sotto l’effetto dell’alcol, a bordo di un monopattino elettrico. Sia il Tribunale di Vicenza che la Corte di Appello di Venezia avevano respinto i ricorsi e la Cassazione ha confermato il castello accusatorio ribadendo che il monopattino deve essere considerato un veicolo a tutti gli effetti, anche penali.

La sentenza della Cassazione si fonda su una base normativa precisa, ossia, come richiamato nelle motivazioni, l’assunto previsto dall’art. 46 del Codice della strada, che definisce come veicolo “tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall’uomo”. Questa definizione è volutamente ampia e include non solo automobili e motociclette, ma anche mezzi più piccoli e meno potenti. Il legislatore ha poi provveduto a equiparare espressamente i dispositivi elettrici ai velocipedi, riconoscendo che la loro presenza sulle strade può “interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale”.
Il successivo art. 47 Cds poi prevede che tra i veicoli vi siano i velocipedi e questo ha praticamente escluso qualsiasi ipotesi di non punibilità sostenuta dal ricorrente.
Questo principio giuridico costituisce il fondamento che permette di assimilare i monopattini ai veicoli tradizionali quando si deve valutare la responsabilità penale di chi li conduce. Non si tratta quindi di un’estensione forzata della legge, ma dell’applicazione coerente di una normativa che considera rilevante qualsiasi mezzo capace di influire sulla sicurezza stradale. La Cassazione ha, così, confermato che la natura elettrica del dispositivo o le sue dimensioni ridotte non costituiscono ragioni sufficienti per sottrarlo alle regole che valgono per tutti gli altri veicoli.
MOTIVAZIONE: “Con la norma che ha equiparato i monopattini ai velocipedi, art. 1, comma 75-quinquies, L. 160/2019, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 ed bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,non è stata introdotta una nuova fattispecie penale – come sostenuto dalla difesa – ma, per volontà legislativa, è stata prevista la formale equiparazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi e, dunque, l’estensione ai primi della disciplina contenuta nel codice della strada riguardante i velocipedi”.
Pertanto il ricorso è stato respinto ed il ricorrente condannato in via definitiva ai sensi dell’art. 196 c. 2 lett. B) e 2bis del Codice della Strada nonché al pagamento delle spese processuali.
Il Vice Presidente Nazionale
Responsabile Ufficio Studi Giuridici
Cav. Dott. Roberto Benigni




