CASSAZIONE : BUONO PASTO AL PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO. ALLARGATE LE “MAGLIE”.
20 Giugno 2021AVEZZANO – BLITZ DELLA POLIZIA LOCALE. TRENTA AGENTI BLOCCANO IL “DRIVE-IN DELLO SPACCIO”
20 Giugno 2021La disamina del Comandante Benigni sulle nuove possibilità previste nella nuova normativa in merito alle mobilità tra Enti.
Il comma 7 dell’art. 3 del D.L. n. 80/2021 (c.d. decreto “Reclutamento”) ha modificato in modo sostanziale la disciplina della mobilità volontaria, prevedendo l’eliminazione del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza del dipendente che voglia usufruire della
mobilità verso un’altra amministrazione, fatta eccezione per alcuni casi particolari espressamente previsti dalla norma stessa, ossia in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione
di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
Solo per motivi organizzativi dell’Ente è “ fatta salva la possibilita’ di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione”.
Tale modifica avrà certamente un impatto notevole sull’organizzazione degli enti locali, e finalmente costituirà un “lascia passare” per quei dipendenti che, per motivi vari, non si trovano più bene nell’amministrazione di provenienza e volevano “accasarsi” altrove, oppure
vogliono avvicinarsi a casa se lavorano in zone territorialmente molto distanti.
Questa innovazione vale per tutto il personale della pubblica amministrazione, fatta eccezione, per oggettivi motivi, per il personale del settore Sanità, dove sicuramente le prestazioni non sono “fungibili” e non è facile sostituire da un giorno all’altro un operatore,
un infermiere, un medico.
Questa c.d. liberalizzazione della mobilità non dovrebbe costituire un problema per le amministrazioni cedenti, considerando che quello che bloccava la mobilità era il fatto che le stesse non erano considerate “cessazioni” e quindi i posti resi vacanti non potevano essere
coperti. Invece, con le modifiche apportate dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica (si vedano le delibere della Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 93/2020/PAR e n. 112/2020/PAR), l’unico limite esistente ora è quello della spesa per il personale che non può superare quello del 2009, e il rapporto fra spese di personale e la media delle entrate correnti nel triennio al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta pari ad una percentuale compresa fra i due valori soglia previsti dal già cit. decreto attuativo dello stesso D.L. n. 34/2019), i quali potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, eventualmente anche coprendo il turnover al 100%.
L’unico limite lo troveranno i comuni “non virtuosi” che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del più volte citato decreto del 17 marzo 2020, devono adottare “un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento”.
Pertanto, il DL 80/2021 costituisce una forte spinta per la razionalizzazione del personale, con l’eliminazione di vincoli e legami di natura discrezionale, che tenevano bloccato il personale pur in assenza di motivazioni oggettive,
IL RESPONSABILE VICE PRESIDENTE NAZIONALE Cav. Dott. Roberto Benigni