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17 Giugno 2021
LA NUOVA MOBILITA’ E’ SENZA VINCOLI.
20 Giugno 2021IL BUONO PASTO SPETTA A PRESCINDERE DALL’EFFETTIVO CONSUMO DELLO STESSO
Il diritto al trattamento sostitutivo della mensa, cosìddetto “Buono Pasto” spetta a prescidere dall’effettivo consumo del pasto da parte del lavoratore, ma anche a prescindere dall’orario stesso effettuato, ossia che sia un orario che comprenda abitualmente il pranzo o la cena.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza Sez. VI Civile n. 15629/21 depositata il 4 giugno 2021, con la quale ha respinto il ricorso presentato dall’Azienda Sanitaria di Messina contro le precedenti sentenze della Corte d’Appello e del Tribunale sempre del capoluogo siciliano, con le quali un dipendente aveva viste riconosciute le proprie ragioni al diritto di ottenere il trattamento del buono pasto.
L’Azienda Sanitaria contestava il diritto al buono pasto, sostitutivo del servizio mensa, in capo al dipendente adibito a turni in fascia oraria normalmente non destinata alla consumazione del pasto, a causa dell’assenza di una norma del contratto collettivo integrativo che ponga espressamente detto obbligo in capo all’amministrazione..
La Suprema Corte, confermando le precedenti decisioni in materia, ha espresso il punto di diritto: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (Cass. n. 5547 del 2021);
Pertanto la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Azienda Sanitaria, condannandola anche al pagamento di un nuovo Contributo Unificato.
IL RESPONSABILE VICE PRESIDENTE NAZIONALE Cav. Dott. Roberto Benigni