
Il comandante Fontana in pensione.
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26 Giugno 2025A cura di Luca Montanari
Sempre troppe persone continuano a credere che, nell’anno 2025 — ormai pieno terzo millennio — la Polizia Locale debba ancora operare come negli anni Trenta: senza bisogno di competenza, senza specializzazione, senza alcun riconoscimento per la complessità del lavoro svolto.
Insomma, per molti saremmo ancora un unico calderone di guardie, guardie scelte, brigadieri e marescialli, fusi in un magma indistinto, pronti a fare tutto, subito e comunque, a seconda della richiesta del momento.
E poco importa se, nel frattempo, esistono l’articolo 4 della Costituzione, lo Statuto dei lavoratori, il Testo Unico sul Pubblico Impiego e le leggi di settore: per alcuni queste norme sembrano valere per tutti i pubblici dipendenti, tranne che per la Polizia Locale.
Secondo questa scuola di pensiero, le disposizioni da applicare durante la concreta attività di un agente di Polizia Locale si contano sulle dita di una mano, e quel poco che c’è può farlo chiunque, meglio se a costo zero e senza troppe pretese.
Così, per questi illuminati esperti di organizzazione pubblica tutti in veste di «provetti comandanti», l’agente ideale dovrebbe al mattino presidiare l’ingresso delle scuole per far attraversare i bambini, subito dopo correre a rilevare un incidente mortale sulla statale, ma solo fino alle dieci, perché alle dieci e un quarto deve spostarsi al parco per dare la caccia a qualche spacciatore, non dimenticando di multare il proprietario distratto del cane che lascia “ricordini” sul prato. Il tutto, ovviamente, senza far troppo tardi, perché alle undici c’è da portare il gonfalone alla processione del quartiere e a mezzogiorno svolgere un sopralluogo per rifiuti pericolosi abbandonati in campagna, purché tutto avvenga entro l’una, perché alle scuole i bambini devono attraversare di nuovo la strada.
«Tanto che ci vuole a fare un verbale per un cane, a fermare uno spacciatore, a rilevare un sinistro mortale, a fare due foto all’Eternit?». È la frase ricorrente di chi si erge a maestro, pronto a spiegare che in fondo il lavoro è sempre lo stesso, come negli anni settanta e ottanta, quando bastava masticare un po’ di codice della strada, qualche nozione di commercio ed edilizia, e il resto era improvvisazione pura.
Del resto, a quel tempo le leggi erano poche, quasi immutabili: si imparavano una volta e bastava per una carriera intera. Poche regole, poche pretese, e spesso anche poca scuola: si assumeva la guardia comunale con la quinta elementare, magari in coppia con l’accalappiacani e il netturbino, e si andava avanti così, confidando nel buon senso.
Oggi la realtà è completamente diversa. La complessità normativa e operativa richiederebbe, a voler essere rigorosi, una laurea per ogni materia di competenza. Chi si occupa di ambiente investe anni per costruirsi un bagaglio tecnico-legale in grado di reggere ispezioni, sequestri, campionamenti e sanzioni senza sbagliare una virgola. Chi rileva un sinistro stradale grave, specie se sfocia in omicidio stradale, deve districarsi tra ricostruzioni cinematiche, lettura di scatole nere, tuning, perizie di parte, procedura penale, prelievi biologici e arresti obbligatori. Un passo falso, e il procedimento rischia di naufragare, con responsabilità dirette per l’agente e per l’amministrazione.
Lo stesso vale per la sicurezza urbana, la videosorveglianza, la polizia giudiziaria, l’urbanistica, il commercio, le pratiche di ordine pubblico, i controlli documentali. Ogni ambito è un comparto tecnico a sé stante, come avviene nelle forze di polizia statali: non a caso i Carabinieri NAS non si occupano di sinistri stradali, il Nucleo Radiomobile non va a verificare abusi edilizi, la Polizia Postale non presidia manifestazioni di piazza e la Stradale non controlla la conformità di uno stadio di calcio. Ogni reparto ha il suo campo e chi tenta di confondere le carte mina l’efficacia dell’intero sistema di sicurezza.
Questa ovvietà, nel Comune, pare valere per tutti i dipendenti, tranne che per la Polizia Locale. Nessuno si sognerebbe di ordinare a un impiegato amministrativo di categoria B di sostituirsi al collega assente di protocollo o di portineria, nemmeno per un’ora. Piuttosto si preferisce fermare un servizio di polizia sul territorio e spedire la pattuglia a fare da staffetta per le fotocopie, perché, si sa, le “guardie comunali” sono multiuso, intercambiabili per statuto, e guai a chi fiata.
Peccato, tuttavia, che l’ordinamento giuridico vigente narri ben altra vicenda. Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale, invero, costituiscono una categoria sui generis nell’alveo del pubblico impiego comunale, in quanto soli legittimati — e, anzi, tenuti ex lege — a resistere a disposizioni datoriali che risultino incompatibili, per contenuto o per finalità, con le attribuzioni loro conferite in virtù del peculiare status giuridico di cui sono titolari.
Mentre per la generalità del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni trova applicazione il principio di fungibilità delle mansioni, cristallizzato all’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego), nonché ribadito dall’articolo 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16 novembre 2022, per la Polizia Locale interviene, a presidio di una rigorosa delimitazione di competenze, doveri e prerogative, il corpus normativo speciale delineato, in primis, dalla legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, nonché dalle discipline di rango regionale che, in attuazione del principio di sussidiarietà e delle autonomie territoriali, ne specificano ed attualizzano i contenuti.
Va, peraltro, sottolineato come lo stesso Testo unico sul pubblico impiego non si collochi in posizione di isolamento né pretenda di assorbire la specialità in questione: al contrario, l’articolo 70, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 ribadisce espressamente la vigenza e l’autonomia dello «speciale ordinamento» degli appartenenti alla Polizia Locale, confermando così un assetto sistemico pienamente allineato e coerente con il principio di legalità sostanziale e con il rispetto delle prerogative proprie delle forze di polizia a ordinamento locale.
Orbene, tale specialità non può né deve essere equivocata quale espressione di un privilegio corporativo, ma va bensì intesa e tutelata quale presidio indefettibile di legalità, imparzialità amministrativa e garanzia per la collettività amministrata. In forza di essa, l’operatore di Polizia Locale è investito di un’autonomia funzionale che lo qualifica come agente della legge e non già mero esecutore di direttive gerarchiche, laddove queste ultime possano anche solo trasmodare nell’alveo dell’arbitrarietà o del conflitto con le norme di ordinamento e con i principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e legalità (articoli 97 e 98 Cost.).
In tale cornice, l’ossequio all’ordinamento speciale e la resistenza a ordini illegittimi non costituiscono soltanto manifestazione di professionalità deontologicamente qualificata, ma integrano altresì un dovere giuridico, la cui violazione espone l’agente a responsabilità personale, disciplinare e, in ipotesi, anche penale. Così strutturata, la disciplina della Polizia Locale non si limita a regolare una funzione amministrativa di prossimità, ma erige un baluardo a tutela dell’interesse pubblico primario: la sicurezza, la legalità diffusa e la pacifica convivenza sociale
Ed inizino i colleghi ad uscire per primi e con orgoglio da questo sottobosco da guardie comunali di basso rango, con matita dietro l’orecchio e taccuino sgualcito, perché è così che si diventa «gli scemi della piazza», buoni solo a guardare, con la gente che si chiede «che ci stanno a fare lì quei due?».
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