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21 Marzo 2022a cura del S.Ten. Mauro DIOLETTA
Con l’introduzione del decreto del Ministero dello sviluppo economico nel lontano 2013 è stata regolamentata la pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti mediante cartellonistica. Tale disposizione ha avuto come obiettivo di rendere più uniforme, paragonabile e chiara l’informazione fornita dai distributori ai consumatori attraverso cartelloni stradali. Va evidenziato che il miglioramento delle informazioni per il consumatore non potranno sovraordinarsi a quelle relative alla tutela della sicurezza degli utenti disciplinate dal Codice della strada. Pertanto, in linea generale, le indicazioni tecniche fomite nel Decreto dovranno essere sempre valutate ed applicate nei singoli casi, compatibilmente con la realizzabilità dal punto di vista della sicurezza stradale e con l’osservanza delle norme preposte alla sicurezza.
In sintesi, il sopra richiamato decreto ministeriale ha cosi disciplinato gli ambiti delegati:
- – l’articolo 1 al comma 1 definisce l’ambito di applicazione ai punti vendita sull’intero territorio nazionale, non precisando esplicitamente esclusioni in base alle categorie di strade.
Il comma 2 stabilisce che le modalità indicate nel decreto non si applicano agli strumenti di informazione dei prezzi di cui alla delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 69 i così detti benzacartelloni autostradali (introdotti come strumenti per pubblicizzare i prezzi lungo le autostrade, e che vengono disciplinati da norme apposite). Appare utile chiarire che per i punti vendita collocati lungo le tratte autostradali, i limiti posti dal Codice della strada all’art. 23 c. 7 (pubblicità sulle autostrade).
- – l’articolo 2 stabilisce che i prezzi resi visibili dalla carreggiata devono essere sia quelli riferiti al “self service”, se presente, sia quelli riferiti alla modalità con servizio. La pubblicizzazione deve essere fatta su cartelli separati e, se presenti entrambe le modalità di rifornimento, il prezzo relativo all’erogazione con servizio deve essere espresso mediante differenziale in aumento rispetto all’erogazione senza servizio. La separazione va intesa fondamentalmente come separazione visiva, in modo da consentire una chiara lettura e comprensione dei prezzi segnalati, e non necessariamente come distacco o separazione fisica.
L’ordine di esposizione dei prezzi deve essere, come indicato dal DL 1/2012, dall’alto in basso: 1) gasolio 2) benzina 3) GPL 4) metano.
Per quanto riguarda i requisiti dei cartelli e dei supporti nei quali i prezzi e le altre informazioni vengono riportate si rimanda espressamente alle norme del Codice della strada, che disciplinano i materiali, le forme, le misure e la collocazione dei supporti e dei cartelli rispetto alla carreggiata, affinché siano compatibili con la sicurezza stradale; l’altezza minima dei caratteri è “indicativamente” fissata in 12 cm “salvo incompatibilità derivante da altre disposizioni”, questa dimensione minima è utile per una visibilità in movimento in condizioni di sicurezza. Qualora per poter rispettare altre indicazioni poste a salvaguardia della sicurezza stradale non fosse possibile rispettare tale dimensione minima, vale il principio generale nel quale la sicurezza dovrà essere considerate sempre prevalente.
Sempre l’art. 2 al comma 6 attuando quanto disposto dal DL n. 1 del 2012 disciplina le modalità con cui deve essere pubblicizzato il prezzzo (euro al litro per benzina gasolio, euro al chilogrammo per il metano). Il prezzo deve contenere le 3 cifre decimali, le cui prime due devono essere maggiormente in risalto rispetto alla terza (viene comunque lasciata la possibilità di ricorrere a tecniche alternative esempio il diverso risalto luminoso o cromatico).
Il comma 7 va a sancire che se nell’impianto sono presenti e attive diverse modalita’ di erogazione non servito, l’obbligo di esposizione del prezzo nella cartellonistica e’ riferito alla modalita’ con prezzo piu’ basso di offerta al pubblico.
- – l’art. 3 c. 1 prevede che l’ordine di esposizione ed il formato del prezzo siano omogenei rispetto a quanto pubblicizzato verso l’esterno. All’interno dei distributori ed in prossimità degli erogatori i prezzi delle ulteriori forme di erogazione non servita rispetto a quella con il prezzo più basso e dell’erogazione servita devono essere indicate come prezzo effettivamente praticato.
- – per quanto riguarda I carbuanti speciali l’articolo 4, comma 1, prevede che il prezzo effettivamente praticato sia in modalità servito che in modalità non servito, venga riportato all’interno delle aree di rifornimento. Oltremodo, viene stabilito la possibilità di esporre anche i prezzi di tali carburanti in modo che siano visibili dalla carreggiata su supporti che rispettino i requisiti stabiliti dall’art. 2;
- – l’articolo 5 individua le decorrenze degli obblighi ma essendo trascorsi dall’entrata in vigore nove anni appare superfluo soffermarci su quanto statuito;
- – l’articolo 6 va a richiamare le sanzioni previste dall’articolo 17 del Codice del Consumo. Il citato articolo, rimanda sia per gli importi che per le modalità di irrogazione, alle sanzioni previste dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sulla disciplina del commercio. Trattandosi di sanzioni amministrative pecuniarie, si applica quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non si applicano le disposizioni concernenti la reiterazione di cui all’articolo 8.bis della citata legge n. 689/1981, in quanto la specifica disciplina della reiterazione prevista per il settore del commercio dall’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, appare riferita alle violazioni richiamate al comma 1 del medesimo articolo e non alle sanzioni di cui al successivo c. 3.
TABELLA
DESCRIZIONE VIOLAZIONE | NORME VIOLATE | SANZIONE AMMINISTRATIVA | COMPETENZA |
Esponeva nell’interno delle aree di rifornimento i prezzi in maniera non conforme | Artt. 3 c. 1 e 6 D.M. 17/01/2013 Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D. Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
Ometteva di espore in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticanti al consumo di prodotti petroliferi | Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D.Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
Ometteva di pubbliciazzare i prezzi praticati con la modalità “non servito” seguendo l’ordine dall’alto al basso gasolio, benziana, gpl, metano | Artt. 2 c. 2 e 5 D.M. 17/01/2013 Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D. Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
Omettava di riportare sui supporti/caretelli separati i prezzi praticati con la modalità rifornimento con servizio, indicandoli solo come differenza in aumento rispetto al prezzo non servito (ove sia presente e attivo) | Artt. 2 c. 3 e 6 D.M. 17/01/2013 Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D. Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
Esponeva per la pubblicazione dei prezzi praticati al pubblico i supporti o cartelli non rispondenti ai requisiti previsti dal codice della strada | Artt. 2 c. 4 e 6 D.M. 17/01/2013 Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D. Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
Esponeva supporti o cartelli con altezza dei caratteri usati per indicare i prezzi non garantendo la visibilità in condizioni di sicurezza, aventi dimensioni di cm ______ | Artt. 2 c. 5 e 6 D.M. 17/01/2013 Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D. Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
Esponeva i prezzi con cifre decimali non conformi | Art. 2 c.6 D.M. 17/01/2013 Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D. Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
Ometteva di esporre in prossimità degli erogatori il prezzo finale effettivamente praticato per la modalità d’erogazione con servizio così non garantendo la separazione dal cartello recante il prezzo praticato per la modalità di erogazione non servito | Artt. 3 c. 3 e 6 D.M. 17/01/2013 Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D. Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
In presenza di altre tipologie di carburanti speciali, ometteva di esporre all’interno delle aree di rifornimento i relativi prezzi di vendita su ulteriori cartelli separati | Artt. 4 c. 1 e 6 D.M. 17/01/2013 Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D. Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
