Con l’introduzione del decreto del Ministero dello sviluppo economico nel lontano 2013 è stata regolamentata la pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti mediante cartellonistica. Tale disposizione ha avuto come obiettivo di rendere più uniforme, paragonabile e chiara l’informazione fornita dai distributori ai consumatori attraverso cartelloni stradali. Va evidenziato che il miglioramento delle informazioni per il consumatore non potranno sovraordinarsi a quelle relative alla tutela della sicurezza degli utenti disciplinate dal Codice della strada. Pertanto, in linea generale, le indicazioni tecniche fomite nel Decreto dovranno essere sempre valutate ed applicate nei singoli casi, compatibilmente con la realizzabilità dal punto di vista della sicurezza stradale e con l’osservanza delle norme preposte alla sicurezza.
In sintesi, il sopra richiamato decreto ministeriale ha cosi disciplinato gli ambiti delegati:
Il comma 2 stabilisce che le modalità indicate nel decreto non si applicano agli strumenti di informazione dei prezzi di cui alla delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 69 i così detti benzacartelloni autostradali (introdotti come strumenti per pubblicizzare i prezzi lungo le autostrade, e che vengono disciplinati da norme apposite). Appare utile chiarire che per i punti vendita collocati lungo le tratte autostradali, i limiti posti dal Codice della strada all’art. 23 c. 7 (pubblicità sulle autostrade).
L’ordine di esposizione dei prezzi deve essere, come indicato dal DL 1/2012, dall’alto in basso: 1) gasolio 2) benzina 3) GPL 4) metano.
Per quanto riguarda i requisiti dei cartelli e dei supporti nei quali i prezzi e le altre informazioni vengono riportate si rimanda espressamente alle norme del Codice della strada, che disciplinano i materiali, le forme, le misure e la collocazione dei supporti e dei cartelli rispetto alla carreggiata, affinché siano compatibili con la sicurezza stradale; l’altezza minima dei caratteri è “indicativamente” fissata in 12 cm “salvo incompatibilità derivante da altre disposizioni”, questa dimensione minima è utile per una visibilità in movimento in condizioni di sicurezza. Qualora per poter rispettare altre indicazioni poste a salvaguardia della sicurezza stradale non fosse possibile rispettare tale dimensione minima, vale il principio generale nel quale la sicurezza dovrà essere considerate sempre prevalente.
Sempre l’art. 2 al comma 6 attuando quanto disposto dal DL n. 1 del 2012 disciplina le modalità con cui deve essere pubblicizzato il prezzzo (euro al litro per benzina gasolio, euro al chilogrammo per il metano). Il prezzo deve contenere le 3 cifre decimali, le cui prime due devono essere maggiormente in risalto rispetto alla terza (viene comunque lasciata la possibilità di ricorrere a tecniche alternative esempio il diverso risalto luminoso o cromatico).
Il comma 7 va a sancire che se nell’impianto sono presenti e attive diverse modalita’ di erogazione non servito, l’obbligo di esposizione del prezzo nella cartellonistica e’ riferito alla modalita’ con prezzo piu’ basso di offerta al pubblico.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE | NORME VIOLATE | SANZIONE AMMINISTRATIVA | COMPETENZA |
Esponeva nell’interno delle aree di rifornimento i prezzi in maniera non conforme | Artt. 3 c. 1 e 6 D.M. 17/01/2013 Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D. Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
Ometteva di espore in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticanti al consumo di prodotti petroliferi | Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D.Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
Ometteva di pubbliciazzare i prezzi praticati con la modalità “non servito” seguendo l’ordine dall’alto al basso gasolio, benziana, gpl, metano | Artt. 2 c. 2 e 5 D.M. 17/01/2013 Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D. Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
Omettava di riportare sui supporti/caretelli separati i prezzi praticati con la modalità rifornimento con servizio, indicandoli solo come differenza in aumento rispetto al prezzo non servito (ove sia presente e attivo) | Artt. 2 c. 3 e 6 D.M. 17/01/2013 Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D. Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
Esponeva per la pubblicazione dei prezzi praticati al pubblico i supporti o cartelli non rispondenti ai requisiti previsti dal codice della strada | Artt. 2 c. 4 e 6 D.M. 17/01/2013 Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D. Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
Esponeva supporti o cartelli con altezza dei caratteri usati per indicare i prezzi non garantendo la visibilità in condizioni di sicurezza, aventi dimensioni di cm ______ | Artt. 2 c. 5 e 6 D.M. 17/01/2013 Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D. Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
Esponeva i prezzi con cifre decimali non conformi | Art. 2 c.6 D.M. 17/01/2013 Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D. Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
Ometteva di esporre in prossimità degli erogatori il prezzo finale effettivamente praticato per la modalità d’erogazione con servizio così non garantendo la separazione dal cartello recante il prezzo praticato per la modalità di erogazione non servito | Artt. 3 c. 3 e 6 D.M. 17/01/2013 Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D. Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |
In presenza di altre tipologie di carburanti speciali, ometteva di esporre all’interno delle aree di rifornimento i relativi prezzi di vendita su ulteriori cartelli separati | Artt. 4 c. 1 e 6 D.M. 17/01/2013 Art. 22 c. 3 D. Lgs. n. 114/98 Artt. 15 c. 5 e 17 D. Lgs n. 206/05 | Da € 512 a € 3098 Pagamento in misura ridotta € 1032 | SINDACO |