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Legittima l’esclusione dei ricorsi se manca il contributo unificato

a cura di: redazione
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Ufficio Studi Giuridici | ANVU

Dichiarare inammissibile un ricorso al Giudice di Pace o un qualsiasi altro atto di un procedimento civile perché manca il pagamento del Contributo Unificato (43 euro per i giudizi al GdP), non è illegittimo.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 137 del 21 luglio 2026 pubblicata in G.U. il 22 luglio 2026.

La Corte era stata chiamata a giudicare da tre sentenze della Corte di Cassazione e dal Giudice di Pace di Benevento che avevano sollevato il sospetto di incostituzionalità dell’art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che ha attribuito al Cancelliere il potere di non procedere ad iscrivere a ruolo i procedimenti civili cui manca la prova del pagamento.

La Corte delle Leggi ha stabilito che la norma non è incostituzionale.

Tuttavia, rimane il rilievo che la norma oggi indubbiata attribuisce a un organo diverso dal giudice il potere di precludere l’accesso alla giustizia.

“A tale inconveniente, – suggerisce la Corte Costituzionale – tuttavia, è in prima battuta il legislatore, nella sua discrezionalità, a dover porre rimedio, perché il quomodo delle soluzioni, mediante le quali potrebbe essere riportato al giudice il potere di precludere l’accesso alla giustizia in caso di mancato assolvimento all’obbligo di versamento del contributo minimo, ricopre uno spettro di possibilità fra le quali è necessario scegliere con un apprezzamento di natura discrezionale.”

Con questa soluzione la Corte invita il legislatore ad attribuire ad un’altra figura rispetto al cancelliere il potere di dichiarare improcedibile gli atti, compresi i ricorsi al Giudice di Pace.

Ciò nonostante i ricorsi presentati per far dichiarare incostituzionale la norma del 2024 sono stati dichiarati inammissibili, i tre della Cassazione e non fondata la questione sollevata dal Giudice di Pace di Benevento.

Il Vice Presidente Nazionale
Resp. Ufficio Studi Giuridici
Cav. Dott. Roberto Benigni

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