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Oltraggio e Polizia Locale

a cura di: redazione
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la questione sta ormai assumendo contorni davvero grotteschi e paradossali… e problemi possono investire tutti.

di Luca Montanari


La recente giurisprudenza della Cassazione arriva, di fatto, a distinguere la tutela dell’operatore di Polizia Locale a seconda che, nel momento dell’offesa, stia svolgendo attività di polizia giudiziaria (o di pubblica sicurezza) oppure altre funzioni istituzionali.

Le conseguenze di questo orientamento stanno già emergendo anche sul piano della comunicazione.

Sui social network vi sono addirittura noti avvocati, divenuti veri e propri influencer, che sembrano quasi incoraggiare il popolo di Facebook a rivolgere offese agli operatori della Polizia Locale, prospettando la concreta possibilità che tali condotte possano poi essere ritenute di particolare tenuità.

Un effetto comunicativo che dovrebbe preoccupare chiunque abbia a cuore il rispetto delle istituzioni.

Da qui la riflessione di qualche autorevole giurista: per evitare che l’autore dell’oltraggio possa beneficiare della particolare tenuità del fatto, l’operatore, non appena si accorge che la situazione sta degenerando, dovrebbe attivare immediatamente un’attività di polizia giudiziaria, ponendo in essere i relativi atti, così da rendere inequivocabile la funzione esercitata in quel momento.

Soluzione che, nella pratica, non sempre è possibile, perché non ci si possono inventare atti di polizia giudiziaria quando i relativi presupposti non esistono e, soprattutto, non si possono attivare retroattivamente quando l’oltraggio è già stato consumato.

C’è poi un ulteriore aspetto che merita una seria riflessione.

La giurisprudenza della Cassazione ha finito per creare un evidente cortocircuito interpretativo.

In una precedente pronuncia la Suprema Corte ha affermato che l’operatore di Polizia Locale, fuori servizio, non può svolgere attività di polizia stradale perché la sua legittimazione deriverebbe dalla qualifica di polizia giudiziaria, che fuori servizio, sempre secondo certa Cassazione, appunto manca.

In sostanza, per quella Cassazione la funzione di polizia stradale non sarebbe autonoma per la Polizia Locale – come invece stabilisce l’articolo 12 del Codice della strada, che ci attribuisce direttamente tali funzioni esattamente come alle altre Forze di polizia – ma verrebbe ricondotta alla qualifica di polizia giudiziaria.

Oggi, invece, quando si tratta dell’oltraggio, il ragionamento della Cassazione stranamente si capovolge del tutto e senza logica.

La Corte afferma che l’operatore stava svolgendo polizia stradale, cioè un’attività distinta da quella di polizia giudiziaria (un sorpasso vietato piuttosto che una guida in stato di ebbrezza?), e che, non essendo concretamente impegnato in attività di PG, trova applicazione la particolare tenuità del fatto.

Il risultato è un’evidente e incoerente contraddizione: quando si tratta di limitare i poteri della Polizia Locale (accertare violazionial c.d.s. fuori servizio), per taluna Cassazione la funzione di polizia stradale viene fatta dipendere dalla qualifica di polizia giudiziaria; quando invece si tratta di ridurre la tutela penale dell’operatore di polizia locale, per tal’altra Cassazione la stessa attività di polizia stradale diventa improvvisamente autonoma e distinta dalla polizia giudiziaria.

Le conseguenze pratiche sono estremamente preoccupanti.

Si rischia di trasmettere il messaggio che un operatore della Polizia Locale (ma, perché no, anche un agente della Polizia di Stato o un Carabiniere o una Guardia di Finanza) possa essere oltraggiato con conseguenze meno gravi semplicemente perché, in quel preciso momento, non stava svolgendo attività di polizia giudiziaria.

È quindi questo il messaggio che si vorrebbe far passare?

E ciò che desta ancora maggiore preoccupazione è che il progetto di riforma della Polizia Locale oggi in discussione al Senato non sembra affatto destinato a risolvere questi problemi.

Al contrario, introducendo ulteriori distinzioni tra competenze, funzioni, servizi, ambiti operativi e limiti temporali e territoriali nell’esercizio delle qualifiche, rischia di moltiplicare i dubbi interpretativi e di rendere ancora più incerta la posizione dell’operatore di polizia locale sul territorio.

Una riforma dovrebbe semplificare e rafforzare il ruolo della Polizia Locale.

Se invece continuerà a frammentare le qualifiche e a subordinarne gli effetti a una molteplicità di condizioni, il rischio concreto è quello di aggravare ulteriormente le difficoltà operative e di indebolire, anziché rafforzare, le tutele di chi ogni giorno esercita funzioni pubbliche al servizio dello Stato e dei cittadini.

Per questo la riflessione non riguarda soltanto una sentenza della Cassazione.

Riguarda il futuro stesso della Polizia Locale e il modello di tutela che si intende riconoscere ai suoi operatori.

Vi è poi un’ultima riflessione, di carattere generale, che rende ancora più evidente il paradosso.

Se la tutela penale rafforzata viene fatta dipendere non dalla qualifica soggettiva dell’operatore, né dall’essere in servizio, ma dalla specifica attività concretamente svolta nell’esatto momento dell’offesa, allora il criterio diventa estremamente instabile.

Molte attività di polizia, infatti, non sono sempre e necessariamente attività di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Possono essere attività di vigilanza, controllo, accertamento di polizia amministrativa, polizia stradale, polizia amministrativa tributaria, polizia sanitaria, polizia ambientale.

Tutte attività pubbliche, autoritative, doverose, spesso delicate e conflittuali, ma non sempre immediatamente qualificabili come PG o PS.

Il rischio, allora, è che la tutela dell’operatore finisca per dipendere da una scomposizione artificiosa e atomistica del servizio: in quel secondo stavi facendo PG oppure no? Stavi facendo PS oppure no?

E se stavi svolgendo un controllo amministrativo, stradale, tributario o commerciale, allora la tua esposizione all’offesa vale meno?

È questo il vero paradosso. Non si tratta di mettere categorie di operatori in competizione tra loro, ma di capire se chi esercita una funzione pubblica autoritativa debba essere tutelato in ragione della funzione svolta per l’ordinamento, oppure lasciato in una zona grigia ogni volta che l’attività concreta non viene immediatamente ricondotta alla polizia giudiziaria o alla pubblica sicurezza.

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