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E’ LEGITTIMO L’ART. 624 BIS C.P. ANCHE SE NON PERMETTEL’ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITA’

a cura di: redazione
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Ufficio Studi ANVU

Con la Sentenza n. 193 del 24 dicembre 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale.
Il Tribunale doveva giudicare sull’imputazione di furto in abitazione nei confronti di un soggetto fermato dopo essersi impossessato di una scatola contenente anticaglie, del complessivo valore di euro 500,00, che il proprietario aveva momentaneamente depositato nell’androne dell’edificio condominiale ove risiedeva.
Su tale base, riteneva necessario un pronunciamento della Corte in ordine alla legittimità costituzionale della norma incriminatrice, laddove si applica anche agli spazi comuni degli edifici condominiali; in subordine, assume che la stessa norma sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

La Corte suprema ha rigettato l’istanza, sulla valutazione del fatto che nel reato di furto in abitazione la condotta incriminata è posta in essere «mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa», osserva che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che gli spazi comuni di un edificio condominiale costituiscono pertinenze di un «luogo di privata dimora» ai fini dell’applicazione della fattispecie.

Nelle motivazioni la Corte ha evidenziato come sia stata sempre riconosciuta l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della sua politica criminale, in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati (in questo senso, fra le numerose altre, sentenze n. 207 del 2023 e n. 117 del 2021).
L’esercizio di tale discrezionalità è sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, nel senso che il trattamento sanzionatorio «deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore» e i mezzi prescelti «non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità» (così, fra le altre, sentenza n. 46 del 2024).
In questo senso, e seppure in relazione a un diverso profilo del trattamento riservato al furto in abitazione, la sentenza n. 216 del 2019 ha chiarito che esso trova la sua ratio nella «discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall’autore di un simile reato».

A conferma di ciò, la successiva ordinanza n. 67 del 2020 ha precisato «che la particolare gravità del fatto e la speciale pericolosità soggettiva del suo autore, dimostrate dall’ingresso non autorizzato nei luoghi predetti al fine di commettervi un furto, non vengono meno per il solo fatto che l’autore non abbia usato violenza nei confronti di alcuno».

La scelta legislativa di adottare un trattamento sanzionatorio di maggior rigore appare dunque giustificata, ove posta in relazione a una condotta delittuosa così connotata.

D’altra parte come questa Corte ha affermato, la condotta punita dall’art. 624-bis, primo comma, cod. pen. è descritta in termini definiti, e rispetto a essa non sono concretamente ipotizzabili fatti che si discostino significativamente dalla portata offensiva della fattispecie astratta (sentenza n. 117 del 2021); la stessa sentenza ha precisato, quanto al profilo personalistico della lesione arrecata alla vittima del reato, che «quest’ultimo è insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui».

In altri termini, il furto in abitazione non comprende al suo interno fattispecie così diversificate tali da meritare l’introduzione, da parte di questa Corte, della circostanza attenuante della lieve entità.

Pertanto ha concluso dichiarando non incostituzionale l’art. 624-bis C.P.

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE
RESPONSABILE UFFICIO STUDI GIURIDICI
Cav. Dott. Roberto Benigni

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