
ANVU IN DIFESA DELLA POLIZIA LOCALE VERONESE E D’ITALIA
19 Ottobre 2022
MODIFICHE AL CODICE PENALE
26 Ottobre 2022Gazzetta Ufficiale n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38 entrata in vigore 01.11.2022
Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159)
Gazzetta Ufficiale n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38 entrata in vigore 01.11.2022
In data 17 ottobre 2022 è stato pubblicato il D.Lgs. I0 ottobre 2022, n. 150 – Attuazione della legge 27 Settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
Tra gli emendamenti previsti dalla norma in oggetto- ai fini della giusta operatività degli Organi di Polizia Stradale e Giudiziaria- risulta essere di particolare interesse quello inerente il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime -ex art. 590 bis del c.p. che a seguito delle prescrizioni di cui all’art. 2 lett. C) del D.Lgs 10 ottobre 2022, n° 150 viene- in parte -così riformulato:
“Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo”.
In definitiva dal 01 novembre 2022, il reato ex art. 590 bis-comma 1 c.p. …. “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”, non sarà più perseguibile d’ufficio.
In questo caso, gli agenti/ufficiali di PL intervenuti, al fine comunque di assicurare le fonti di prova di cui all’art. 348 CPP , dovranno procedere ai sensi dell’art 346 CPP- in mancanza di condizione di procedibilità ( che potrà anche sopravvenire)- a compiere gli atti d’indagine necessari.
Va de plano, cosi come da sempre avviene anche per l’ipotesi di reato delle lesioni gravi/gravissime di cui all’art. 590 CP, che gli operatori di Polizia Locale, in occasione di sinistro stradale, dopo aver acquisito referto medico, dovranno, tra l’altro, redigere:
– verbale di accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone ex art. 354 CPP;
-verbale di sequestro probatorio dei veicoli coinvolti ex art. 354 cpp ( ove ritenuto e dopo aver interagito con l’A.G di turno);
-verbale di altre sommarie informazioni ex art. 351 cpp delle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
Successivamente, l’organo di Polizia Giudiziaria- trasmetterà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente- la relativa informativa che subordinerà e condizionerà l’esercizio dell’azione penale alla presentazione, entro il termine di tre mesi, di relativa Querela di parte. Quest’ultima può essere definita come dichiarazione-mediante la quale- la persona offesa da un reato- manifesta la propria volontà di procedere nei confronti della persona colpevole; la Querela è disciplinata dagli articoli 336- 340 del codice di procedura penale. Il titolare del diritto può presentare Querela personalmente o attraverso un procuratore speciale.
Nella fattispecie di cui all’Art. 590 bis C.P., il termine massimo per poter agire è di tre mesi (non di 90 giorni come erroneamente supposto da alcuni “distratti” operatori di polizia giudiziaria) dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.
Il diritto di Querela, una volta esercitato, può essere oggetto anche di remissione.
Dott. Saverio Petroni
Dirigente Comandante Corpo di Polizia Locale Monopoli