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18 Luglio 2022AUDIZIONE ANVU IN SENATO PER ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
Martedì 28 giugno scorso l’ANVU è stata invitata in audizione presso la Commissione Lavori Pubblici del Senato al fine di ascoltare il punto di vista dell’Associazione sul testo di conversione del DL 68/2022 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile” Disegno di legge n. 2646 (d-l 68/2022 Infrastrutture e mobilità) che ha apportato modifiche varie in diversi settori amministrativi.
Per quello che riguarda direttamente il Codice della Strada, è l’art. 7 del Decreto oggetto di integrazioni, che ha apportato alcune modifiche riguardanti la guida dei velocipedi elettrici, la previsione di aree per la ricarica elettrica e disposizioni per la registrazione delle nuove residenze e sedi di società sul Certificato di Proprietà ed in merito a taluni autocarri.
Sono contenute disposizioni innovative per chi altera i sistemi dei velocipedi elettici al fine di superare la potenza o la velocità massima: la norma prevede che vengano considerati velocipedi e quindi sanzionati per guida senza patente. Vengono poi introdotti dei nuovi velocipedi “per trasporto merci” (destinati alle consegne da parte dei raiders).
Infine nei confronti dei soggetti destinatari delle misure di sicurezza penale, viene applicato il divieto di guida anche dei velocipedi a pedalata assistita.
Nel corso dell’Audizione il Segretario Generale dott. Gaetano Barione ha illustrato gli emendamenti migliorativi proposti, dopo attento lavoro di esame e verifica, dall’Ufficio Studi guidato dal Cav. Dott. Roberto Benigni.
EMENDAMENTI PROPOSTI DALL’ANVU:
All’art. 7 lettera c) punto 2 aggiungere le parole “Sullo stesso è applicato un catadiottro di colore rosso dello stesso tipo di quello utilizzato dal velocipede”. (per i velocipedi destinati al trasporto merci al fine di facilitarne la visione notturna ed il riconoscimento) Alla lettera g) punto 2, alla fine del nuovo comma 6-bis aggiungere le parole “Non si applica l’art. 202 bis.” (in quanto essendo prevista la confisca del veicolo viene specificato che l’art. 202 bis sul pagamento ridotto del 30% non trova applicazione).